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Trattato sulla Legge

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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 91

Le diverse leggi

ARTICOLO 1

 

Esiste una legge eterna?

 

 

Circa il primo punto procediamo così. Sembra che non ci sia alcuna legge eterna. Infatti ogni legge viene imposta ad alcuni uomini. Ma non vi fu dall’eternità qualcuno cui la legge potesse essere imposta: infatti solo Dio fu dall’eternità. Dunque nessuna legge è eterna.

 

2. Inoltre, la promulgazione è essenziale alla legge. Ma la promulgazione non poté essere dall’eternità: poiché non esisteva nessuno cui fosse promulgata. Dunque nessuna legge è eterna.

 

3. Inoltre, la legge implica l’ordine ad un fine. Ma niente di ciò che è eterno è ordinato ad un fine: il solo fine ultimo infatti è eterno. Dunque nessuna legge è eterna.

 

Ma di contro vi è quello che Agostino dice, nel primo libro del De Libero Arbitrio: «La legge che si denomina ragione suprema a chiunque comprenda non può non sembrare immutabile e eterna».

 

Rispondo dicendo che, così come è stato detto sopra, la legge non è altro che il dettame della ragione pratica esistente nel principe che governa una certa comunità perfetta. Ora, posto che il mondo è retto dalla divina provvidenza – come nella Prima Parte è stato stabilito -, è manifesto il fatto che tutta la comunità dell’universo è governata dalla ragione divina. E, perciò, la stessa razionalità del governo delle cose che è in Dio, in quanto principe di tutto ciò che esiste, ha carattere di legge [legis rationem]. E poiché la ragione divina non concepisce niente nel tempo, ma ha un pensiero eterno, come è detto nel libro dei Proverbi (8, 23). Dunque, è necessario che questa legge sia eterna.

 

Risposta al primo argomento: quelle cose che non esistono in se stesse, presso Dio esistono, perché sono da lui già prima della loro esistenza conosciute e ordinate, secondo quanto si afferma nella Lettera ai Romani (4, 17): «E questi chiama le cose che sono come se esse fossero». Così dunque la concezione eterna della legge divina ha la natura di legge eterna, essendo ciò che da Dio è ordinato al governo di quelle cose che egli già conosce.

 

Risposta al secondo argomento: la promulgazione avviene sia a parole sia per iscritto; in entrambi i modi la legge eterna viene promulgata da parte di Dio che la promulga: poiché è eterna sia la Parola divina sia la scrittura del libro della vita. Ma per la creatura che ascolta o la considera attentamente la promulgazione non può essere eterna.

 

Risposta al terzo argomento: la legge implica l’ordine ad un fine in maniera attiva, cioè in quanto attraverso essa alcune cose sono ordinate al fine. Ciò non avviene infatti in maniera passiva, vale a dire in modo che essa stessa venga ordinata al fine; questo infatti non accade se non per accidente in quel governante che ha il proprio fine fuori di se stesso, al quale anche è necessario che ordini la propria legge. Ma il fine del governo divino è Dio stesso e la sua legge non è altro che ciò che viene da lui. Pertanto la legge eterna non è ordinata ad un altro fine.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova