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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 94

Sulla legge naturale

ARTICOLO 1

 

La legge naturale è un abito?

 

 

Circa il primo punto procediamo così. Sembra che la legge naturale sia un abito, perché, come il Filosofo dice nel secondo libro dell’Etica Nicomachea (c. 5), «tre cose vi sono nell’anima: potenze, abiti e passioni». Ma la legge naturale non è una delle potenze dell’anima, né una delle passioni, come emerge enumerandole una per una. Dunque la legge naturale è un abito.

 

2. Inoltre, Basilio dice che la coscienza, o sinderesi, è «la legge del nostro intelletto» (Damascenus, 4 De Fide Orth., c.22); ciò non può essere compreso se non è riferito alla legge naturale. Ma la sinderesi è un certo abito, come nella Prima Parte è stato stabilito (q. 79, a. 12). Dunque, la legge naturale è un abito.

 

3. Inoltre, la legge naturale rimane sempre nell’uomo, come vedremo (a. 6). Ma non sempre la ragione dell’uomo, cui la legge appartiene, pensa la legge naturale. Dunque, la legge naturale non è un atto, bensì un abito.

 

Ma di contro vi è che quello che Agostino dice nel libro De Bono Coniugali (c. 21): «l’abito è ciò per mezzo di cui qualcosa viene fatto, quando è necessario». Ma tale non è la legge naturale: è infatti anche nei bambini e nei dannati, che non possono agire per mezzo di essa. Dunque, la legge naturale non è un abito.

 

Rispondo dicendo che qualcosa può chiamarsi abito in due modi. In un modo propriamente ed essenzialmente; in tal senso la legge naturale non è un abito. È stato infatti detto sopra (q. 90, a. 1) che la legga naturale è qualcosa che è costituita dalla ragione: così anche un enunciato è una certa opera della ragione. Ora, non è lo stesso ciò che uno fa e ciò attraverso cui uno fa quella data cosa: qualcuno ad esempio attraverso un abito grammaticale fa un discorso corretto. Essendo dunque l’abito ciò mediante cui egli opera, è impossibile che una legge sia propriamente ed essenzialmente un abito.
In altro modo, poi,  può esser detto abito ciò che si possiede in modo abituale: così come si dice la fede ciò che si tiene per fede. E in questo modo, poiché talvolta i precetti della legge naturale possono essere oggetto della ragione in atto e talvolta sono in essa soltanto in potenza, si può dire che la legge naturale è un abito. Così anche i principi indimostrabili nelle scienze speculative non sono lo stesso abito dei principi, ma sono i principi dei quali si dà l’abito.

 

Risposta al primo argomento: il Filosofo intende lì indagare il genere della virtù ed essendo manifesto che la virtù è un principio d’azione, egli pone soltanto quelli che sono principi degli atti umani, cioè la potenza, l’abito, le passioni. Ma, oltre queste tre, vi sono altre cose nell’anima: gli atti, come il volere è in colui che vuole e le cose conosciute sono in chi conosce; e le proprietà naturali dell’anima sono in lui, come l’immortalità e altre cose simili.

 

Risposta al secondo argomento: si dice sinderesi la legge del nostro intelletto, nella misura in cui è l’abito che contiene i precetti della legge naturale, che sono i primi principi delle opere umane.

 

Risposta al terzo argomento: tale argomento mostra che la legge naturale si possiede come un abito. E ciò lo concediamo.

Rispetto all’argomento in contrario, occorre dire che talvolta qualcuno non può servirsi di ciò che è in lui al modo di un abito per un qualche impedimento esterno: così, ad esempio, l’uomo non può servirsi dell’abito scientifico a causa del sonno. E similmente il fanciullo non può servirsi di quell’abito che è l’intelligenza dei principi, o anche della legge naturale, che è in lui al modo di un abito, per il difetto di età.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova