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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 94

Sulla legge naturale

ARTICOLO 4

 

La legge naturale è unica per tutti?

 

 

Circa il quarto punto procediamo così. Sembra che la legge naturale non sia unica per tutti. Si dice infatti nel Decreto (dist.1, in praefat. Gratiani), che «il diritto naturale è ciò che è contenuto nella legge e nel Vangelo». Ma questo non è comune a tutti: perché, come si dice nella Lettera ai Romani (10, 16), «non tutti obbediscono al Vangelo». Dunque, la legge naturale non è una sola per tutti.

 

2. Inoltre, «quelle cose che sono secondo la legge si dicono giuste», come si dice nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (c. 1). Ma, nello stesso libro (c. 7),si dice che niente è così giusto per tutti da non essere diverso per alcuni. Dunque, la legge naturale non è una sola per tutti.

 

3. Inoltre, alla legge naturale appartiene quello cui l’uomo tende per natura, come è stato detto sopra (aa. 2, 3). Ma diversi uomini tendono per natura a cose diverse: alcuni alla concupiscenza dei piaceri, altri ai desideri degli onori, altri ad altre cose. Dunque la legge naturale non è una sola per tutti.

 

Ma di contro vi è ciò che Isidoro dice nel quinto libro delle Etimologie (c. 4): «Il diritto naturale è comune a tutte le nazioni».

 

Rispondo dicendo che, come è stato detto sopra (aa. 2, 3), alla legge naturale appartengono quelle cose cui l’uomo tende per natura; e tra queste c’è la tendenza propriamente umana ad agire secondo ragione. Ora, alla ragione appartiene procedere da ciò che è comune a ciò che è particolare, come emerge dal primo libro della Fisica (c.1). Tuttavia in questo la ragione speculativa si comporta diversamente dalla ragione pratica. Perché infatti la ragione speculativa si occupa soprattutto del necessario, il quale è impossibile che sia diversamente da come è; dunque senza eccezioni, deduce sempre nelle proprie conclusioni la verità, come nei principi comuni. Ma la ragione pratica si occupa del contingente, ambito nel quale si danno le azioni umane; e perciò, sebbene nei principi comuni vi sia una certa necessità, più si scende ai cosi particolari più si trovano eccezioni. Così dunque nell’ambito della ragione speculativa la verità è la medesima per tutti tanto nei principi, quanto nelle conclusioni, per quanto la verità non sia da tutti conosciuta nelle conclusioni, ma solo nei principi che si dicono concetti comuni. Nell’ambito delle azioni invece, non è la medesima per tutti la verità o correttezza pratica rispetto ai casi particolari, ma solo rispetto ai principi comuni; anche per quelli presso i quali vi è accordo sulla correttezza nelle cose particolari, essa non è a tutti ugualmente nota.
Così dunque emerge che, riguardo ai principi comuni della ragione sia speculativa sia pratica, la verità o correttezza è la medesima per tutti e a tutti ugualmente nota. Riguardo invece alle conclusioni particolari della ragione speculativa, la verità è la medesima per tutti e tuttavia non a tutti ugualmente nota: per tutti infatti è vero che il triangolo ha tre angoli uguali a due angoli retti, sebbene questo non sia noto a tutti. Ma riguardo alle conclusioni proprie della ragione pratica, non c’è neppure una verità o una correttezza identica per tutti; né per coloro presso i quali è la medesima è per tutti ugualmente nota. Per tutti infatti è vero ed è corretto agire secondo ragione. E da tale principio segue quasi come una conclusione propria che le cose depositate si devono restituire. E ciò è vero nella maggior parte dei casi; ma può capitare in un caso che ciò sia dannoso e, di conseguenza, sia irragionevole restituire le cose depositate: ad esempio, se uno lo richieda per attaccare la patria. E quanto più si scende a considerare casi particolari, tanto più si trovano eccezioni; ad esempio se si dicesse che i depositi devono essere restituiti con tale cautela, o in tale modo: quanto più si pongono condizioni particolari, tanto più in vari modi si potrà fare eccezione  perché sia corretto sia il restituire sia il non restituire.
Così dunque si deve affermare che la legge naturale, rispetto ai primi principi comuni e la medesima per tutti gli uomini sia quanto alla correttezza sia quanto alla conoscenza che se ne ha. Ma riguardo a certi casi particolari, che sono quasi conclusioni che si traggono dai principi comuni, e la medesima per tutti gli uomini sia quanto alla correttezza sia quanto alla conoscenza che se ne ha, nella maggior parte dei casi; ma in pochi casi possono esserci delle eccezioni sia quanto alla correttezza, a causa di particolari ostacoli (così come anche in pochi casi gli enti generabili e corruttibili per degli ostacoli), sia anche quanto alla conoscenza che se ne ha. Quest’ultimo caso può darsi poiché alcuni hanno la ragione sconvolta dalla passione o dalle cattive abitudini o dalle cattive disposizioni naturali: ad esempio, come riferisce Giulio Cesare, nel sesto libro del De Bello Gallico (c. 22), una volta presso i Germani non si considerava iniquo il furto, sebbene questo sia espressamente contrario alla legge di natura.

 

Risposta al primo argomento: quell’affermazione non è da intendere come se tutto ciò che è contenuto nella legge e nel Vangelo sia proprio della legge naturale, perché molte delle cose ivi esposte sono superiori alla natura; quell’affermazione dice piuttosto che le cose proprie della legge naturale lì sono pienamente esposte. Ne consegue che Graziano, dopo aver detto che «il diritto naturale è ciò che è contenuto nella legge e nel Vangelo», subito, chiarificando aggiunge: «in forza del quale ciascuno è obbligato a fare agli altri quello che vorrebbe fosse fatto a lui stesso».

 

Risposta al secondo argomento: le parole del Filosofo vanno intese in riferimento a quelle cose che sono giuste per natura non come principi comuni, bensì come certe conclusioni da essi derivate; e queste sono corrette nella maggior parte dei casi, ma in pochi casi possono darsi eccezioni.

 

Risposta al terzo argomento: così come la ragione nell’uomo domina e comanda su altre facoltà, allo stesso modo è necessario che tutte le inclinazioni naturali che sono proprie di altre facoltà siano ordinate secondo ragione. Ne consegue che questo è per tutti universalmente corretto: che secondo ragione siano guidate tutte le inclinazioni umane.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova