Può la legge naturale essere cambiata?
Circa il quarto punto procediamo così. Sembra che
la legge naturale possa essere cambiata. Infatti, a
proposito dell’espressione del Siracide (17, 9)
«Diede loro inoltre la scienza e la legge della vita», la
Glossa dice: «Volle che fosse scritta una legge come
correzione della legge naturale». Ma quello che viene
corretto, viene cambiato. Dunque, la legge naturale può
essere cambiata.
2. Inoltre,
l’uccisione degli innocenti, l’adulterio e il furto sono
contro la legge naturale. Ma queste cose sono state
cambiate da Dio: ad esempio quando Dio comandò ad Abramo
di uccidere il figlio innocente, come si narra nel libro
della Genesi (22, 2), e quando comandò agli Ebrei
di appropriarsi dei vasi chiesi in prestito agli egiziani,
come si narra nell’Esodo (12, 35 e ss.); e quando
impose ad Osea di sposare una moglie adultera, come si
narra nel libro di Osea (1, 2). Dunque, la legge
naturale può essere cambiata.
3. Inoltre, Isidoro
dice nel quinto libro delle Etimologie (c. 4) che
«il possesso comune di tutte le cose e la libertà sono del
diritto naturale». Ma vediamo che queste cose sono state
cambiate attraverso le leggi umane. Dunque, sembra che la
legge naturale sia modificabile.
Ma di contro vi è ciò che si dice nel Decreto (dist.
5): «Il diritto naturale è dall’inizio nella creatura
razionale. E non varia nel tempo, ma permane immutabile».
Rispondo dicendo che il mutamento della legge
naturale si può concepire in due maniere. In un modo,
se qualcosa ad esso viene aggiunta. E così niente impedisce
alla legge naturale di mutare: molte infatti sono le
disposizioni utili alla vita dell’uomo che sono aggiunte
alla legge naturale, tanto mediante la legge divina,
quanto mediante le leggi umane. In altro modo il cambiamento
della legge naturale viene concepito attraverso la sottrazione,
cioè quando qualcosa, che prima era secondo la legge
naturale, smette di appartenere ad essa. E così riguardo
ai primi principi della legge naturale, essa è del tutto
immutabile. Riguardo invece ai precetti successivamente
raggiunti, che abbiamo detto (a. 4) essere quasi delle
conclusioni proprie prossime ai primi principi, la legge
naturale non può essere cambiata senza che nella maggior
parte dei casi il suo contenuto sia sempre retto. Può
tuttavia essere cambiato in qualche cosa particolare,
e in pochi casi, per cause speciali che impediscono
l’osservanza di tali precetti, come sopra è stato detto
(a.4).
Risposta al primo argomento: la legge scritta è
stata data come correttivo della legge di natura o perché
attraverso la legge scritta si supplisse a ciò che mancava
alla legge naturale: o perché la legge naturale nei cuori
di alcuni, riguardo a certe cose, era talmente corrotta
che essi ritenevano essere buone quelle cose che sono mali
per natura.
Risposta al secondo argomento: di morte naturale
muoiono tutti universalmente, tanto i colpevoli, quanto
gli innocenti. E questa morte naturale è indotta dalla
divina potenza a causa del peccato originale, secondo
quanto si dice nel primo Libro dei Re: «Il Signore
fa morire e fa vivere». E perciò senza nessuna
ingiustizia, per un comando di Dio, si può infliggere la
morte a qualsiasi uomo, sia colpevole sia innocente. –
Similmente accade per l’adulterio, che è l’unione con la
donna di un altro e questa certamente è stata data a
costui secondo una legge divina. Perciò a qualsiasi donna
uno si unisca per comando di Dio, non commette né
adulterio, né fornicazione. – E il medesimo ragionamento
vale anche a proposito del furto, che è l’appropriarsi
della roba di un altro.Qualsiasi cosa uno prende per
comando di Dio, che è Signore di tutto l’universo, non lo
prende senza la volontà del padrone, cosa che accade
quando si ruba. – E non avviene soltanto nelle cose umane
che qualsiasi cosa da Dio è comandata è doverosa: ma anche
nelle cose naturali qualsiasi cosa è fatta da Dio è in
qualche modo naturale, come è stato detto nella Prima
Parte (q.105, a. 6, ad. 1).
Risposta al terzo argomento: qualcosa è detta del
diritto naturale in due modi. In un modo perché a questo
tende la natura: per esempio, che non si deve offendere un
altro. In altro modo perché la natura non ha introdotto il
contrario: così possiamo dire che è del diritto naturale
che l’uomo sia nudo, perché la natura non gli diede un
vestito, ma lo trovò l’arte. E in questo modo «il possesso
comune di tutte le cose e la libertà» sono detti essere
del diritto naturale: perché ad esempio la distinzione dei
possessi e la subordinazione non furono introdotte dalla
natura, ma attraverso la ragione degli uomini per
l’utilità della loro vita. E così in questo la legge di
natura non è cambiata se non per addizione. |