Isodoro ha distinto in modo
adeguato le leggi umane?
Circa il quarto punto:
Sembra che Isidoro non abbia distinto in modo adeguato le
leggi umane (5 Etymol. cc.4 ss.), ossia il diritto
umano. Sotto questo diritto infatti include «il diritto
delle genti» il quale, come lui stesso dice (c. 6), si
denomina così perché «di esso si servono quasi tutte le
genti». Ma così come egli stesso dice (c. 4), «il diritto
naturale è il diritto comune a tutte le nazioni». Perciò
il diritto delle genti fa parte del diritto positivo
umano, ma piuttosto del diritto naturale.
2. Inoltre, quelle
cose che hanno lo stesso vigore non sembrano differire
formalmente, ma solo materialmente. Ma «le leggi, i
plebisciti, i senatoconsulti» e altre cose simili cui egli
fa riferimento (cc. 9 ss.), hanno tutti lo stesso vigore.
Dunque sembra che non differiscano se non materialmente.
Ma nella scienza una tale distinzione non è da tenere in
considerazione, potendosi continuare all’infinito. Dunque
una tale distinzione è stata introdotta in maniera non
conveniente.
3. Inoltre, così
come in uno stato ci sono i principi, i sacerdoti e i
soldati, così ci sono anche altri impieghi. Dunque sembra
che, così come è indicato (cc. 7, 8) un certo «diritto
militare» e un «diritto pubblico», il quale interessa
sacerdoti e magistrati, bisognava indicare gli altri
diritti riguardanti gli altri impieghi della vita dello
stato.
4. Inoltre, quelle
cose che accadono per accidente non sono da prendersi in
considerazione. Ma è accidentale per una legge essere
sancita da uno o da un altro uomo. Dunque è stata
introdotta in maniera non conveniente (c. 15) la
distinzione delle leggi umane in base al nome dei
legislatore, chiamandole leggi cornelia, legge
falcidia, ecc…
Ma di contro basti l’autorità di Isidoro.
Rispondo dicendo che ciascuna cosa può essere
divisa per sé secondo ciò che contenuto nella sua nozione
[in eius ratione]: così, ad esempio, nella nozione
di animale è contenuta l’anima, che è razionale o irrazionale,
e perciò l’animale propriamente e per sé si divide in
animale razionale e animale irrazionale, non già in
animale bianco e nero, che sono elementi del tutto estranee
alla sua nozione. Ora, gli elementi costitutivi della
nozione di legge umana sono molteplici e secondo ciascuno
di essi la legge umana può essere divisa propriamente
e per sé. E infatti in primo luogo è essenziale alla
nozione di legge umana che derivi dalla legge naturale,
come emerge dalle cose dette (a. 2). E in base a questo
il diritto positivo si divide in diritto delle genti
e diritto civile, secondo i due modi di derivazione
dalla legge naturale, come sopra è stato detto (ibidem).
Infatti al diritto delle genti appartengono quelle cose
che sono derivate dalla legge naturale come le conclusioni
dai principi: per esempio la giustizia nelle compravendite
e altre cose del genere, senza le quali gli uomini non
possono convivere insieme; e questo diritto è di legge
di natura, perché l’uomo è per natura animale sociale,
come è attestato dal primo libro della Politica (c.
1). Le cose che invece derivano dalla legge naturale
come determinazioni particolari, appartengono al diritto
civile, secondo il quale qualsiasi stato stabilisce
qualcosa a sé adeguato.
In secondo luogo, è essenziale alla nozione di legge
umana l’essere ordinata al bene comune dello stato.
E, in base a questo, la legge umana può essere divisa
secondo le distinzioni di coloro che in modo speciale
si dedicano al bene comune, come i sacerdoti, che pregano
per il popolo, i magistrati, che lo governano, e i soldati,
che combattono per la salvezza del popolo. E perciò
a codesti uomini corrispondono certe leggi speciali.
In terzo luogo, è essenziale alla nozione di legge umana
l’essere emanata da chi governa lo stato, così come
sopra è stato detto (q. 90, a. 3). E in base a questo
si distinguono leggi umane secondo diverse forme di
governo. E di queste la prima, secondo quanto dice il
Filosofo nel terzo libro della Politica, è la
monarchia, che si quando lo stato è governato da uno
solo: e in tal caso abbiamo le costituzioni dei principi;
un altro regime invece è l’aristocrazia, cioè il comando
degli ottimati ovvero degli ottimi: e in tal caso traiamo
i responsi dei prudenti e anche i senatoconsulti.
Un altro regime è l’oligarchia, cioè il governo di pochi
ricchi e potenti: e in tal caso traiamo il diritto
pretorio che si denomina anche onorario.
Vi è poi il regime del popolo, che viene denominato
democrazia: e in tal caso traiamo i plebisciti.
Vi è inoltre il regime tirannico, che è del tutto corrotto
e perciò da esso non si trae nessuna legge. Infine vi
è regime composto dai precedenti, che è il migliore:
e da questo traiamo la legge «che i maggiorenti
sancirono d’accordo con il popolo», come dice Isidoro
(loco cit. c. 10; 2, c. 10). Quarto elemento essenziale
alla nozione di legge umana è che sia capace di dirigere
gli atti umani. E in base a questo, le leggi si distinguono
in base alla materia di cui trattano e vengono spesso
denominate in base ai loro autori; così si distinguono
Legge iulia sugli adulterii, Legge cornelia
sui sicari, e così via, non in base ai loro autori,
ma in base a ciò di cui trattano.
Risposta al primo argomento: il diritto delle
genti è in un certo modo naturale per l’uomo, in quanto
egli è razionale, nella misura in cui tale diritto deriva
dalla legge naturale al modo di una conclusione che
non è molto lontana dai principi. Perciò facilmente
gli uomini si sono trovati d’accordo su tale diritto.
Tuttavia esso si distingue dalla legge naturale, specialmente
da ciò che è comune a tutti gli animali. La risposta
agli altri argomenti emerge dalle cose che sono state
dette.
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