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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 95

Sulla legge umana in se stessa

ARTICOLO 4

 

Isodoro ha distinto in modo adeguato le leggi umane?

 

 

Circa il quarto punto: Sembra che Isidoro non abbia distinto in modo adeguato le leggi umane (5 Etymol. cc.4 ss.), ossia il diritto umano. Sotto questo diritto infatti include «il diritto delle genti» il quale, come lui stesso dice (c. 6), si denomina così perché «di esso si servono quasi tutte le genti». Ma così come egli stesso dice (c. 4), «il diritto naturale è il diritto comune a tutte le nazioni». Perciò il diritto delle genti fa parte del diritto positivo umano, ma piuttosto del diritto naturale.

 

2. Inoltre, quelle cose che hanno lo stesso vigore non sembrano differire formalmente, ma solo materialmente. Ma «le leggi, i plebisciti, i senatoconsulti» e altre cose simili cui egli fa riferimento (cc. 9 ss.), hanno tutti lo stesso vigore. Dunque sembra che non differiscano se non materialmente. Ma nella scienza una tale distinzione non è da tenere in considerazione, potendosi continuare all’infinito. Dunque una tale distinzione è stata introdotta in maniera non conveniente.

 

3. Inoltre, così come in uno stato ci sono i principi, i sacerdoti e i soldati, così ci sono anche altri impieghi. Dunque sembra che, così come è indicato (cc. 7, 8) un certo «diritto militare» e un «diritto pubblico», il quale interessa sacerdoti e magistrati, bisognava indicare gli altri diritti  riguardanti gli altri impieghi della vita dello stato.

 

4. Inoltre, quelle cose che accadono per accidente non sono da prendersi in considerazione. Ma è accidentale per una legge essere sancita da uno o da un altro uomo. Dunque è stata introdotta in maniera non conveniente (c. 15) la distinzione delle leggi umane in base al nome dei legislatore, chiamandole leggi cornelia, legge falcidia, ecc…

 

Ma di contro basti l’autorità di Isidoro.

 

Rispondo dicendo che ciascuna cosa può essere divisa per sé secondo ciò che contenuto nella sua nozione [in eius ratione]: così, ad esempio, nella nozione di animale è contenuta l’anima, che è razionale o irrazionale, e perciò l’animale propriamente e per sé si divide in animale razionale e animale irrazionale, non già in animale bianco e nero, che sono elementi del tutto estranee alla sua nozione. Ora, gli elementi costitutivi della nozione di legge umana sono molteplici e secondo ciascuno di essi la legge umana può essere divisa propriamente e per sé. E infatti in primo luogo è essenziale alla nozione di legge umana che derivi dalla legge naturale, come emerge dalle cose dette (a. 2). E in base a questo il diritto positivo si divide in diritto delle genti e diritto civile, secondo i due modi di derivazione dalla legge naturale, come sopra è stato detto (ibidem). Infatti al diritto delle genti appartengono quelle cose che sono derivate dalla legge naturale come le conclusioni dai principi: per esempio la giustizia nelle compravendite e altre cose del genere, senza le quali gli uomini non possono convivere insieme; e questo diritto è di legge di natura, perché l’uomo è per natura animale sociale, come è attestato dal primo libro della Politica (c. 1). Le cose che invece derivano dalla legge naturale come determinazioni particolari, appartengono al diritto civile, secondo il quale qualsiasi stato stabilisce qualcosa a sé adeguato.
In secondo luogo, è essenziale alla nozione di legge umana l’essere ordinata al bene comune dello stato. E, in base a questo, la legge umana può essere divisa secondo le distinzioni di coloro che in modo speciale si dedicano al bene comune, come i sacerdoti, che pregano per il popolo, i magistrati, che lo governano, e i soldati, che combattono per la salvezza del popolo. E perciò a codesti uomini corrispondono certe leggi speciali.
In terzo luogo, è essenziale alla nozione di legge umana l’essere emanata da chi governa lo stato, così come sopra è stato detto (q. 90, a. 3). E in base a questo si distinguono leggi umane secondo diverse forme di governo. E di queste la prima, secondo quanto dice il Filosofo nel terzo libro della Politica, è la monarchia, che si quando lo stato è governato da uno solo: e in tal caso abbiamo le costituzioni dei principi; un altro regime invece è l’aristocrazia, cioè il comando degli ottimati ovvero degli ottimi: e in tal caso traiamo i responsi dei prudenti e anche i senatoconsulti. Un altro regime è l’oligarchia, cioè il governo di pochi ricchi e potenti: e in tal caso traiamo il diritto pretorio che si denomina anche onorario. Vi è poi il regime del popolo, che viene denominato democrazia: e in tal caso traiamo i plebisciti. Vi è inoltre il regime tirannico, che è del tutto corrotto e perciò da esso non si trae nessuna legge. Infine vi è regime composto dai precedenti, che è il migliore: e da questo traiamo la legge «che i maggiorenti sancirono d’accordo con il popolo», come dice Isidoro (loco cit. c. 10; 2, c. 10).
Quarto elemento essenziale alla nozione di legge umana è che sia capace di dirigere gli atti umani. E in base a questo, le leggi si distinguono in base alla materia di cui trattano e vengono spesso denominate in base ai loro autori; così si distinguono Legge iulia sugli adulterii, Legge cornelia sui sicari, e così via, non in base ai loro autori, ma in base a ciò di cui trattano.

 

Risposta al primo argomento: il diritto delle genti è in un certo modo naturale per l’uomo, in quanto egli è razionale, nella misura in cui tale diritto deriva dalla legge naturale al modo di una conclusione che non è molto lontana dai principi. Perciò facilmente gli uomini si sono trovati d’accordo su tale diritto. Tuttavia esso si distingue dalla legge naturale, specialmente da ciò che è comune a tutti gli animali.
La risposta agli altri argomenti emerge dalle cose che sono state dette.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova