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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 96

Sul potere della legge umana

ARTICOLO 1

 

La legge umana deve essere posta in termini universali

piuttosto che in termini particolari?

 

 

Circa il primo punto procediamo così: Sembra che la legge umana non debba esse posta in termini universali, ma piuttosto in termini particolari. Dice infatti il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (c.7), che «appartengono al campo della legge tutte le cose che sono posti dalla legge in termini singolari, e anche le sentenze», che sono pure singolari, perché riguardano atti singolari. Dunque la legge non va posta solo in termini universali, ma anche in termini singolari.

 

2. Inoltre, la legge guida gli atti umani, come è stato detto (q. 90, aa. 1, 2). Ma gli atti umani sono fatti singolari. Dunque le leggi umane non debbono essere poste in termini universali, ma piuttosto in termini singolari.

 

3. Inoltre, la legge è regola e misura degli atti umani, come sopra è stato detto (ibidem). Ma la misura deve essere certa in massimo grado, come viene detto nel decimo libro della Metafisica (c.1). Poiché negli atti umani non può esservi nulla di universalmente certo, così da non patire eccezioni nei casi particolari, sembra essere necessario che leggi siano poste non in universale, ma in termini singolari.

 

Ma di contro vi è ciò che l’esperto di diritto dice (Digesto I): «è necessario che le leggi siano costituite in rapporto a quanto avviene di frequente: a partire da quelle cose che possono accadere in un caso singolo, le leggi non vengono stabilite»

 

Rispondo dicendo che, ciascuna cosa che è ordinata ad un fine, è necessario che sia a questo fine proporzionata. Ora, il fine della legge è il bene comune, perché, come dice Isidoro nel secondo libro delle Etimologie (c. 10): «per nessuna privata utilità, ma per la comune utilità dei cittadini, la legge deve essere scritta». Conseguentemente è necessario che la legge si riferisca a molte cose, sia rispetto alle persone, sia rispetto alle attività, sia rispetto ai tempi. Infatti la comunità di uno stato consta di molte persone e attraverso azioni molteplici si ottiene il suo bene; e tale comunità non viene istituita per durare per breve tempo, ma per durare in ogni tempo attraverso il susseguirsi dei cittadini, come dice Agostino, nel De Civitate Dei (22, c. 6).

 

Risposta al primo argomento: il Filosofo nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (loco cit.) pone tre parti del giusto legale o diritto positivo. Ci sono infatti delle disposizioni che sono poste in termini universali. E queste sono le leggi comuni. E in proposito egli dice che «è legale ciò che all’inizio non fa differenza se è una maniera o in un’altra, ma una volta stabilito, fa differenza»: per esempio la norma che gli schiavi siano liberati per un dato prezzo. – Ci sono invece certe disposizioni che sono comuni sotto un aspetto e particolari sotto un altro. E tali sono i privilegi che sono come leggi private: si riferiscono a persone particolari e tuttavia il loro potere si estende a molteplici affari. E rispetto a questo il Filosofo accenna: «oltre a ciò ci sono le cose regolate dalle legge nei casi singoli». – Ci sono anche delle disposizioni che si dicono legali, non perché siano leggi, ma perché applicazioni delle leggi comuni a casi particolari; come lo sono le sentenze, considerate come norme del diritto. E riguardo a questo egli fa un cenno «alle cose che riguardano le sentenze».

 

Risposta al secondo argomento: ciò che fatto per dirigere è necessario che diriga una molteplicità di cose; conseguentemente nel decimo libro della Metafisica (c. 1), il Filosofo dice che tutte le cose che appartengono ad un solo genere sono misurate da quell’unica cosa che è prima in quel genere. Se infatti ci fossero tante regole o misure quante sono le cose regolate e misurate, cesserebbe l’utilità della regola o misura, che consiste nel poter conoscere più cose attraverso una sola. E quindi la legge non avrebbe alcuna utilità, se non si estendesse che a un singolo atto. Infatti per dirigere atti singoli ci sono i singoli precetti dei prudenti: ma la legge è «precetto comune», come è stato detto sopra (q. 92, a. 2, arg.1).

 

Risposta al terzo argomento: «non si deve cercare in tutte le cose la medesima certezza», come nel primo libro dell’Etica Nicomachea (c. 3) viene detto. Conseguentemente nelle cose contingenti, quali sono i fenomeni naturali e le cose umane, è sufficiente una certezza tale che qualcosa sia vera nella maggior parte dei casi, sebbene ci siano delle eccezioni.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova