Oltre ai precetti morali,
giudiziali e cerimoniali,
altri precetti sono contenuti nella legge antica?
Circa il quinto punto procediamo così. Sembra che
altri precetti siano contenuti nella legge antica oltre a
quelli morali, giudiziali e cerimoniali. Infatti i
precetti giudiziali riguardano gli atti di giustizia che
hanno luogo tra uomini; quelli cerimoniali, invece,
riguardano gli atti della religione con i quali si onora
Dio. Ma oltre a queste vi sono molte altre virtù: cioè la
temperanza, la fortezza, la liberalità e molte altre, come
è stato detto sopra (q. 60, a. 5). Dunque oltre alle cose
dette prima è necessario che molte altre cose siano
contenute nella legge antica.
2. Inoltre, nel
Deuteronomio (11, 1) si dice: «Ama il Signore tuo Dio
e osserva i suoi precetti, le cerimonie, i giudizi e i
comandamenti» ma i precetti indicano le norme morali, come
è stato detto (a. praec.). Dunque oltre i morali, i
giudiziali e i cerimoniali, nella legge sono contenute
altre cose che sono chiamate comandamenti.
3. Inoltre, nel
Deuteronomio (6, 17) si dice: «Custodisci i precetti
del Signore tuo Dio e le testimonianze e le cerimonie che
ti ho comandato». Dunque oltre a tutte le cose prima
dette, nella legge sono contenute testimonianze.
4. Inoltre, nel
Salmo 118 (93) si dice: «In eterno non dimenticherò le
tue giustificazioni»; e la Glossa «cioè la legge».
Dunque i precetti della legge antica sono non solo morali,
cerimoniali e giudiziali ma anche giustificazioni.
Ma di contro vi è ciò che si dice nel
Deuteronomio (6, 1): «Questi sono i precetti, le
cerimonie e i giudizi che il Signore Dio vi ha comandato».
E queste cose sono poste all’inizio della legge. Dunque
tutti i precetti della legge sono compresi in esse.
Rispondo dicendo che, nella legge si trovano
alcune cose che sono precetti, altre cose invece che
sono ordinate all’adempimento dei precetti. I precetti
certamente riguardano le azioni da compiere. E l’uomo
viene indotto ad adempierli in due modi: cioè dall’autorità
di chi le comanda e dall’utilità del loro adempimento,
che può consistere nel conseguimento di un bene utile,
dilettevole o onesto, o nella fuga di un qualche male
contrario. Era necessario dunque che nella legge antica
si ponesse qualcosa che indicasse l’autorità di Dio
che la comanda: come l’espressione del Deuteronomio
(6, 4) «Ascolta, Israele, il Signore tuo Dio è l’unico
Dio» e l’espressione della Genesi (1, 1) «In
principio Dio creò il cielo e la terra». E in questi
casi abbiamo testimonianze. – Era anche necessario
che nella legge si ponessero dei premi per l’osservanza
delle leggi e delle pene per le trasgressioni, come
emerge dal Deuteronomio (28, 1) «Se ascolterai
la voce del Signore tuo Dio ti eleverà sopra tutti i
popoli ecc. …». E in questi casi abbiamo giustificazioni,
per il fatto che Dio giustamente punisce alcuni o li
premia.
Ora, queste cose da fare non ricadono sotto il precetto
se non in quanto implicano una certa nozione di debito
o cosa dovuta. Ora, una cosa è dovuta in due sensi:
in un modo secondo la regola della ragione, in un altro
invece secondo la regola della determinazione di una
legge; così il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica
Nicomachea (c. 7), distingue due tipi di giusto
cioè il morale e il legale. A sua volta il debito morale
è di due tipi: la ragione comanda che qualcosa è da
fare o che è necessaria poiché senza di essa non può
sussistere l’ordine della virtù; oppure la ragione comanda
qualcosa come utile a conservare meglio tale ordine.
E in base a questo certi fatti morali sono decisamente
comandati o proibiti nella legge come «non uccidere»,
«non rubare» (Es. 20, 13, 15); (Deut.
5, 17, 19). E queste cose si dicono propriamente precetti.
– Invece certe cose sono comandate o proibite non perché
rigorosamente dovute, ma per il meglio. E queste possono
esser dette comandamenti: poiché implicano suggerimento
e persuasione. Così nell’Esodo (22, 26): «Se
avrai ricevuto in pegno un mantello dal tuo prossimo,
prima del tramonto del sole glielo renderai»; ed altri
simili. Di conseguenza Girolamo (Glossa Proem.
in Marc.) dice che «Nei precetti c’è la giustizia, nei
comandamenti invece la carità». – Una cosa dovuta, poi,
che dipende dalla determinazione della legge appartiene
alle norme giudiziali quando si tratta di cose
umane, invece a quelle cerimoniali quando si
tratta di cose divine.
Però anche quelle cose che riguardano pene e premi,
si possono chiamare testimonianze, nella misura
in cui sono attestazioni della giustizia divina. – Inoltre
tutti i precetti della legge possono chiamarsi giustificazioni
in quanto sono delle esecuzioni della giustizia legale.
– I comandamenti possono essere distinti dai precetti
anche in un altro modo, cioè chiamando precetti
quelli che Dio stabilì da se stesso, comandamenti
invece quelli che comandò servendosi di altri come il
nome stesso sembra indicare. Da tutto questo risulta
che tutti i precetti della legge sono contenuti entro
i precetti morali, cerimoniali e giudiziali; le altre
cose, invece, non hanno natura di precetti ma sono ordinate
all’osservanza dei precetti, come è stato detto.
Risposta al primo argomento: solo la giustizia tra
le altre virtù, implica la nozione di cosa dovuta. E
perciò le norme morali sono determinabili dalla legge
nella misura in cui appartengono alla giustizia, di cui
una certa parte è la religione, come Cicerone dice (2
De Invent. Rethor., c. 53). Di conseguenza il giusto
legale non può essere qualcosa che va oltre i precetti
cerimoniali e i precetti giudiziali.
La risposta alle altre cose emerge dalle cose che sono
state dette. |