Home About International University Project Conferences Courses Lectures Projects Publications Readings Contribute Contact      

home \ projects \ step \ trattato sulla legge \ quaestio 99 \ articolo 5

STEP home

Trattato sulla Legge

Conferenze

Saggi

Studiosi

Link utili

 

 


 
 
STEP - St. Thomas Education Project
 
     
 
<<<   ARTICOLO   >>>
 
 

SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 99

Sulla distinzione dei precetti della legge antica

ARTICOLO 5

 

Oltre ai precetti morali, giudiziali e cerimoniali,

 altri precetti sono contenuti nella legge antica?

 

 

Circa il quinto punto procediamo così. Sembra che altri precetti siano contenuti nella legge antica oltre a quelli morali, giudiziali e cerimoniali. Infatti i precetti giudiziali riguardano gli atti di giustizia che hanno luogo tra uomini; quelli cerimoniali, invece, riguardano gli atti della religione con i quali si onora Dio. Ma oltre a queste vi sono molte altre virtù: cioè la temperanza, la fortezza, la liberalità e molte altre, come è stato detto sopra (q. 60, a. 5). Dunque oltre alle cose dette prima è necessario che molte altre cose siano contenute nella legge antica.

 

2. Inoltre, nel Deuteronomio (11, 1) si dice: «Ama il Signore tuo Dio e osserva i suoi precetti, le cerimonie, i giudizi e i comandamenti» ma i precetti indicano le norme morali, come è stato detto (a. praec.). Dunque oltre i morali, i giudiziali e i cerimoniali, nella legge sono contenute altre cose che sono chiamate comandamenti.

 

3. Inoltre, nel Deuteronomio (6, 17) si dice: «Custodisci i precetti del Signore tuo Dio e le testimonianze e le cerimonie che ti ho comandato». Dunque oltre a tutte le cose prima dette, nella legge sono contenute testimonianze.

 

4. Inoltre, nel Salmo 118 (93) si dice: «In eterno non dimenticherò le tue giustificazioni»; e la Glossa «cioè la legge». Dunque i precetti della legge antica sono non solo morali, cerimoniali e giudiziali ma anche giustificazioni.

 

Ma di contro vi è ciò che si dice nel Deuteronomio (6, 1): «Questi sono i precetti, le cerimonie e i giudizi che il Signore Dio vi ha comandato». E queste cose sono poste all’inizio della legge. Dunque tutti i precetti della legge sono compresi in esse.

 

Rispondo dicendo che, nella legge si trovano alcune cose che sono precetti, altre cose invece che sono ordinate all’adempimento dei precetti. I precetti certamente riguardano le azioni da compiere. E l’uomo viene indotto ad adempierli in due modi: cioè dall’autorità di chi le comanda e dall’utilità del loro adempimento, che può consistere nel conseguimento di un bene utile, dilettevole o onesto, o nella fuga di un qualche male contrario. Era necessario dunque che nella legge antica si ponesse qualcosa che indicasse l’autorità di Dio che la comanda: come l’espressione del Deuteronomio (6, 4) «Ascolta, Israele, il Signore tuo Dio è l’unico Dio» e l’espressione della Genesi (1, 1) «In principio Dio creò il cielo e la terra». E in questi casi abbiamo testimonianze. – Era anche necessario che nella legge si ponessero dei premi per l’osservanza delle leggi e delle pene per le trasgressioni, come emerge dal Deuteronomio (28, 1) «Se ascolterai la voce del Signore tuo Dio ti eleverà sopra tutti i popoli ecc. …». E in questi casi abbiamo giustificazioni, per il fatto che Dio giustamente punisce alcuni o li premia.
Ora, queste cose da fare non ricadono sotto il precetto se non in quanto implicano una certa nozione di debito o cosa dovuta. Ora, una cosa è dovuta in due sensi: in un modo secondo la regola della ragione, in un altro invece secondo la regola della determinazione di una legge; così il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica Nicomachea (c. 7), distingue due tipi di giusto cioè il morale e il legale. A sua volta il debito morale è di due tipi: la ragione comanda che qualcosa è da fare o che è necessaria poiché senza di essa non può sussistere l’ordine della virtù; oppure la ragione comanda qualcosa come utile a conservare meglio tale ordine. E in base a questo certi fatti morali sono decisamente comandati o proibiti nella legge come «non uccidere», «non rubare» (Es. 20, 13, 15); (Deut. 5, 17, 19). E queste cose si dicono propriamente precetti. – Invece certe cose sono comandate o proibite non perché rigorosamente dovute, ma per il meglio. E queste possono esser dette comandamenti: poiché implicano suggerimento e persuasione. Così nell’Esodo (22, 26): «Se avrai ricevuto in pegno un mantello dal tuo prossimo, prima del tramonto del sole glielo renderai»; ed altri simili. Di conseguenza Girolamo (Glossa Proem. in Marc.) dice che «Nei precetti c’è la giustizia, nei comandamenti invece la carità». – Una cosa dovuta, poi, che dipende dalla determinazione della legge appartiene alle norme giudiziali quando si tratta di cose umane, invece a quelle cerimoniali quando si tratta di cose divine.
Però anche quelle cose che riguardano pene e premi, si possono chiamare testimonianze, nella misura in cui sono attestazioni della giustizia divina. – Inoltre tutti i precetti della legge possono chiamarsi giustificazioni in quanto sono delle esecuzioni della giustizia legale. – I comandamenti possono essere distinti dai precetti anche in un altro modo, cioè chiamando precetti quelli che Dio stabilì da se stesso, comandamenti invece quelli che comandò servendosi di altri come il nome stesso sembra indicare.
Da tutto questo risulta che tutti i precetti della legge sono contenuti entro i precetti morali, cerimoniali e giudiziali; le altre cose, invece, non hanno natura di precetti ma sono ordinate all’osservanza dei precetti, come è stato detto.

 

Risposta al primo argomento: solo la giustizia tra le altre virtù, implica la nozione di cosa dovuta. E perciò le norme morali sono determinabili dalla legge nella misura in cui appartengono alla giustizia, di cui una certa parte è la religione, come Cicerone dice (2 De Invent. Rethor., c. 53). Di conseguenza il giusto legale non può essere qualcosa che va oltre i precetti cerimoniali e i precetti giudiziali.

 

La risposta alle altre cose emerge dalle cose che sono state dette.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova