La legge è sempre ordinata al bene comune?
Circa il secondo punto procediamo così. Sembra che
la legge non sia ordinata sempre al bene comune come suo
fine. Infatti alla legge spetta ordinare e proibire. Ma i
precetti sono ordinati a certi beni singolari. Dunque non
sempre il fine della legge è il bene comune.
2. Inoltre, la legge
dirige l’uomo ad agire. Ma gli atti umani concernono
circostanze particolari. Dunque anche la legge è ordinata
ad un qualche bene particolare.
3. Inoltre, dice
Isidoro, nel secondo libro delle Etimologie (c. 10;
cfr. 5, c.3): «Se la legge è stabilita dalla ragione, sarà
legge tutto ciò che sarà stabilito dalla ragione». La
ragione però stabilisce non solo ciò che è ordinato al
bene comune, ma anche ciò che è ordinato al bene privato.
Dunque la legge non è ordinata solo al bene comune, ma
anche al bene privato del singolo.
Ma di contro sta
ciò che Isidoro dice, nel quinto libro delle
Etimologie (c. 21): «la legge non è scritta per alcun
vantaggio privato, bensì per la comune utilità dei
cittadini».
Rispondo dicendo
che, così come è stato detto precedentemente
(a. praec.), la legge riguarda ciò che è il principio
degli atti umani, in virtù del fatto che è regola e
misura. Come infatti la ragione è principio degli atti
umani, così anche nella stessa ragione vi è qualcosa
che è principio rispetto ad altro. Conseguentemente,
è necessario che la legge principalmente e soprattutto
riguardi questo. – Ora primo principio nel campo delle
operazioni, rispetto al quale vi è una ragione pratica,
è il fine ultimo. Ed è fine ultimo della vita umana
la felicità o beatitudine, come sopra è stato detto
(q. 2, a. 7). Conseguentemente è necessario che la legge
soprattutto consideri l’ordine che porta alla beatitudine.
– D’altra parte, essendo ogni parte ordinata al tutto
come ciò che è imperfetto a ciò che è perfetto e poiché
ogni uomo è parte di una comunità perfetta, è necessario
che la legge propriamente riguardi l’ordine che porta
alla comune felicità. Conseguentemente, anche il Filosofo,
nella citata definizione delle cose conformi alla legge,
fa menzione sia della felicità sia della comunità politica.
Dice infatti nel quinto libro dell’Etica Nicomachea
che “le cose conformi alla legge [legalia] si
considerano giuste perché costituiscono e conservano
la felicità e ciò che di essa è proprio, mediante la
solidarietà politica”; comunità perfetta è infatti la
comunità politica, come si dice nel primo libro della
Politica. Ora, in qualsiasi genere ciò che è detto
in grado massimo appartenere a quel genere è principio
per le altre cose e le altre ne ricevono la denominazione
in base all’ordine ad esso: così, ad esempio, il fuoco
che è in grado massimo caldo è causa del calore nei
corpi misti, i quali sono detti caldi nella misura in
cui partecipano del fuoco. Conseguentemente è necessario
che, poiché la legge si denomina soprattutto secondo
l’ordine al bene comune, qualsiasi altro precetto, riguardante
questa o quella azione singola, non abbia natura di
legge [rationem legis] se non nella misura in
cui è ordinato verso il bene comune. E perciò ogni legge
è ordinata verso il bene comune.
Risposta al primo argomento:
un precetto implica l’applicazione della legge alle cose
che dalla legge sono regolate. Ora, l’ordine verso il bene
comune, che appartiene alla legge, è applicabile a fini
singolari. E in base a ciò si danno anche dei precetti
riguardo a particolari casi concreti.
Risposta al secondo
argomento:
certe operazioni si danno nell’ambito di particolari casi
concreti, ma quei casi concreti possono essere riferiti al
bene comune, non per una certa comunanza di genere o di
specie, bensì per una comunanza di causa finale, secondo
la quale il bene comune è detto fine comune.
Risposta al terzo argomento:
così come niente è stabilito con fermezza secondo la
ragione speculativa, se non attraverso la sua risoluzione
nei primi principi indimostrabili, allo stesso modo
fermamente niente è stabilito attraverso la ragione
pratica se non attraverso l’esser ordinato al fine ultimo,
che è il bene comune. Ora, ciò che la ragione stabilisce
in codesto modo, ha la natura di legge [legis
rationem]. |