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Trattato sulla Legge

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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 90

Sull’essenza della legge

ARTICOLO 2

 

La legge è sempre ordinata al bene comune?

 

 

Circa il secondo punto procediamo così. Sembra che la legge non sia ordinata sempre al bene comune come suo fine. Infatti alla legge spetta ordinare e proibire. Ma i precetti sono ordinati a certi beni singolari. Dunque non sempre il fine della legge è il bene comune.

 

2. Inoltre, la legge dirige l’uomo ad agire. Ma gli atti umani concernono circostanze particolari. Dunque anche la legge è ordinata ad un qualche bene particolare.

 

3. Inoltre, dice Isidoro, nel secondo libro delle Etimologie (c. 10; cfr. 5, c.3): «Se la legge è stabilita dalla ragione, sarà legge tutto ciò che sarà stabilito dalla ragione». La ragione però stabilisce non solo ciò che è ordinato al bene comune, ma anche ciò che è ordinato al bene privato. Dunque la legge non è ordinata solo al bene comune, ma anche al bene privato del singolo.

 

Ma di contro sta ciò che Isidoro dice, nel quinto libro delle Etimologie (c. 21): «la legge non è scritta per alcun vantaggio privato, bensì per la comune utilità dei cittadini».

 

Rispondo dicendo che, così come è stato detto precedentemente (a. praec.), la legge riguarda ciò che è il principio degli atti umani, in virtù del fatto che è regola e misura. Come infatti la ragione è principio degli atti umani, così anche nella stessa ragione vi è qualcosa che è principio rispetto ad altro. Conseguentemente, è necessario che la legge principalmente e soprattutto riguardi questo. – Ora primo principio nel campo delle operazioni, rispetto al quale vi è una ragione pratica, è il fine ultimo. Ed è fine ultimo della vita umana la felicità o beatitudine, come sopra è stato detto (q. 2, a. 7). Conseguentemente è necessario che la legge soprattutto consideri l’ordine che porta alla beatitudine. – D’altra parte, essendo ogni parte ordinata al tutto come ciò che è imperfetto a ciò che è perfetto e poiché ogni uomo è parte di una comunità perfetta, è necessario che la legge propriamente riguardi l’ordine che porta alla comune felicità. Conseguentemente, anche il Filosofo, nella citata definizione delle cose conformi alla legge, fa menzione sia della felicità sia della comunità politica. Dice infatti nel quinto libro dell’Etica Nicomachea che “le cose conformi alla legge [legalia] si considerano giuste perché costituiscono e conservano la felicità e ciò che di essa è proprio, mediante la solidarietà politica”; comunità perfetta è infatti la comunità politica, come si dice nel primo libro della Politica.
Ora, in qualsiasi genere ciò che è detto in grado massimo appartenere a quel genere è principio per le altre cose e le altre ne ricevono la denominazione in base all’ordine ad esso: così, ad esempio, il fuoco che è in grado massimo caldo è causa del calore nei corpi misti, i quali sono detti caldi nella misura in cui partecipano del fuoco. Conseguentemente è necessario che, poiché la legge si denomina soprattutto secondo l’ordine al bene comune, qualsiasi altro precetto, riguardante questa o quella azione singola, non abbia natura di legge [rationem legis] se non nella misura in cui è ordinato verso il bene comune. E perciò ogni legge è ordinata verso il bene comune.

 

Risposta al primo argomento: un precetto implica l’applicazione della legge alle cose che dalla legge sono regolate. Ora, l’ordine verso il bene comune, che appartiene alla legge, è applicabile a fini singolari. E in base a ciò si danno anche dei precetti riguardo a particolari casi concreti.

 

Risposta al secondo argomento: certe operazioni si danno nell’ambito di particolari casi concreti, ma quei casi concreti possono essere riferiti al bene comune, non per una certa comunanza di genere o di specie, bensì per una comunanza di causa finale, secondo la quale il bene comune è detto fine comune.

 

Risposta al terzo argomento: così come niente è stabilito con fermezza secondo la ragione speculativa, se non attraverso la sua risoluzione nei primi principi indimostrabili, allo stesso modo fermamente niente è stabilito attraverso la ragione pratica se non attraverso l’esser ordinato al fine ultimo, che è il bene comune. Ora, ciò che la ragione stabilisce in codesto modo, ha la natura di legge [legis rationem].

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova