Ogni legge umana positiva
deriva dalla legge naturale?
Circa il secondo punto procediamo così. Sembra che
non ogni legge umana positiva derivi dalla la legge
naturale. Dice infatti il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica
Nicomachea (c.7), che «il giusto legale è ciò che
all’inizio non fa differenza se è in una maniera o in
un’altra». Ma nelle cose che derivano dalla legge naturale
c’è questa differenza. Dunque, non tutte le cose che sono
stabilite dalle leggi umane derivano dalla legge di
natura.
2. Inoltre, il
diritto positivo si contrappone per divisione al diritto
naturale: come risulta dal quinto libro delle
Etimologie (c.4) di Isidoro e dal quinto libro dell’Etica
Nicomachea (ibid.) del Filosofo. Ma quelle cose
che derivano di principi comuni della legge naturale, al
modo delle conclusioni da essi tratte, appartengono alla
legge di natura, come sopra è stato detto (q.94 a.4).
Dunque, le cose che sono proprie della legge umana non
derivano dalla legge di natura.
3. Inoltre, la legge
di natura è la stessa per tutti gli uomini: dice infatti
il Filosofo, nel quinto libro dell’Etica Nicomachea
(ibid.) che «il giusto naturale è ciò che ovunque
ha la stessa potenza». Se dunque leggi umane derivassero
dalla legge naturale, ne seguirebbe che esse stesse
dovrebbero essere uguali per tutti. Cosa che appare essere
falsa.
4. Inoltre, delle
cose che derivano dalla legge naturale, si può dare una
ragione. Ma «non si può addurre una ragione per tutte le
cose che sono stabilite per legge dai maggiorenti», come
dice l’esperto della legge (Dig. I). Dunque, non
tutte le leggi umane derivano dalla legge naturale.
Ma di contro vi è ciò che Cicerone dice, nella sua
Retorica (2 De Invent. Rethor., c. 53): «Il
timore e la sacralità delle leggi sancì quanto era stato
emanato dalla natura e provato dalla consuetudine».
Rispondo dicendo che, come dice Agostino, nel
primo libro del De Libero Arbitrio (c. 5), «Non
sembra essere legge una norma che non era giusta». Quindi,
una norma ha vigore di legge nella misura in cui è propria
della giustizia. Ora, tra le cose umane qualcosa si
denomina giusto quando è retto secondo la regola della
ragione. E la prima regola della ragione è la legge
naturale, come dalle cose sopra dette emerge (q. 91,
a. 2, ad. 2).Quindi tutte le leggi positive stabilite
dagli uomini ha natura di legge, nella misura in cui
deriva dalla legge di natura. Se, invece, in qualcosa
dalla legge naturale discorda, allora non sarà legge,
bensì corruzione della legge.
Ma bisogna sapere che dalla legge naturale qualcosa
può derivare in due modi: in un modo, così come le conclusioni
dai principi; in altro modo, come determinazione di
cose comuni. Il primo modo è simile a quello attraverso
il quale nelle scienze dimostrative dai principi sono
ricavate le conclusioni. Invece, il secondo modo è simile
alla determinazione, che avviene, delle forme comuni
in qualcosa di specifico: così ad esempio è necessario
che l’artefice applichi la forma comune di casa a questa
o a quell’altra casa. Dunque alcune cose derivano dai
principi comuni della legge di natura al modo delle
conclusioni: così il precetto secondo cui non si
deve uccidere può essere derivato come una conclusione
dalla regola secondo cui a nessuno si deve fare del
male. Invece altre cose derivano dai principi comuni
della legge di natura al modo di una determinazione:
così la legge di natura stabilisce che chi pecca viene
puntino; ma che venga punti con una data pena, questo
costituisce una certa determinazione della legge di
natura. Ora entrambi i modi si ritrovano nella legge
umana positiva. Ma quelle cose che derivano dai principi
comuni della legge di natura nel primo modo non sono
contenute nella legge umana solo come norme positive,
ma hanno anche un certo vigore della legge naturale.
Invece, quelle cose che derivano nel secondo modo hanno
il solo vigore della legge umana.
Risposta al primo argomento: il Filosofo parla di
quelle cose che sono stabilite come determinazioni o
specificazioni dei precetti di legge naturale.
Risposta al secondo argomento: esso vale per quelle
cose derivano dalla legge naturale come conclusioni.
Risposta al terzo argomento: i principi comuni
della legge di natura non possono essere applicati nello
stesso modo a tutti i casi, per la consistente varietà
delle faccende umane. E di qui proviene la diversità della
legge positiva presso popoli diversi.
Risposta al quarto argomento: quelle parole
dell’Esperto della legge vanno comprese come riferite a
quelle cose che sono introdotte dai maggiorenti a
proposito di particolari determinazioni della legge
naturale; e queste determinazioni il giudizio degli
esperti e dei saggi si riferisce come a dei principi, cioè
da queste essi vedono subito che sia più conveniente
decidere nei casi particolari. Da qui l’affermazione del
Filosofo, nel sesto libro dell’Etica Nicomachea (c.
11), secondo cui in tali casi «è necessario prestare
attenzione agli enunciati indimostrabili e le opinioni
degli esperti, degli anziani, dei saggi, non meno che alle
dimostrazioni». |