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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 97

Sul cambiamento delle leggi

ARTICOLO 2

 

La legge umana deve essere sempre mutata

quando si presenta qualcosa di meglio?

 

 

Circa il secondo punto procediamo così. Sembra che sempre la legge umana vada mutata quando si presenta qualcosa di meglio. Infatti le leggi umane sono trovate dalla ragione umana, così come le altre arti. Ma nelle altre arti si cambia ciò che prima si riteneva valido, se si presenta qualcosa di meglio. Quindi si deve fare lo stesso nelle leggi umane.

 

2. Inoltre, dalle cose tramandate, possiamo provvedere all’avvenire. Ma se le leggi umane non fossero mutate con la scoperta di cose migliori, ne seguirebbero molti inconvenienti: e ciò perché nelle leggi antiche troviamo molte cose informi. Quindi sembra che le leggi siano da mutare, ogni qual volta si presenta qualcosa di meglio da stabilire.

 

3. Inoltre, la leggi umane sono stabilite circa gli  atti particolari degli uomini. Ora, nelle cose particolari non si può raggiungere una perfetta cognizione mediante l’esperienza, la quale, come viene detto nel secondo libro dell’Etica Nicomachea (c. 1), «ha bisogno di tempo» . Quindi sembra che, attraverso il trascorrere del tempo, possa presentarsi qualcosa di meglio da stabilire.

 

Ma di contro vi è ciò che è affermato nel Decreto (dist.12, c. 5): «È ridicolo ed una vergogna abominevole che noi tolleriamo che le tradizioni , che abbiamo ricevuto anticamente dai nostri padri, vengano infrante».

 

Rispondo dicendo che, così come sopra è stato detto (a. praec.), la legge umana può esser mutata nella misura in cui attraverso il suo cambiamento si provvede al bene comune. Ora il cambiamento stesso della legge, considerato di per sé, implica un certo danno per il bene comune. Perché la consuetudine giova molto all’osservanza delle leggi: le cose che si compiono contro la comune consuetudine, anche se sono in se stesse più leggere, sembrano più pesanti. Di conseguenza, quando si deve mutare una legge, si ha una diminuzione della forza coercitiva della legge, nella misura in cui è eliminata la consuetudine.  E perciò non si deve mai mutare la legge umana, se non ne derivi da qualche parte un compenso per il bene comune, proporzionale al fatto che da questa parte viene menomato. E questo accade o per il fatto che dal nuovo statuto deriva una somma ed evidentissima utilità; o per il fatto che la legge consueta contiene una manifesta iniquità, o perché la sua osservanza è dannosa ai più. Di conseguenza l’esperto di diritto dice che «nell’istituzione di nuovi statuti, vi deve esser un’evidente utilità, per allontanarsi dal diritto che a lungo è stato considerato giusto»

 

Risposta al primo argomento: le cose che appartengono al campo dell’arte, derivano la loro efficacia dalla sola ragione e perciò, ovunque si presenti una ragione migliore, si deve mutare quello che prima si riteneva valido. Ma «le leggi ricevono il loro massimo vigore dalla consuetudine», come dice il Filosofo nel secondo libro della Politica (c.5). E perciò non si devono mutare facilmente

 

Risposta al secondo argomento: da esso si trae che le leggi sono da mutare, per tuttavia per un qualsiasi miglioramento, ma per una maggiore utilità o per una necessità, come è stato detto.
Lo stesso si dica circa il terzo argomento.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova