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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 97

Sul cambiamento delle leggi

ARTICOLO 3

 

Può la consuetudine acquistare vigore di legge?

 

 

Circa il terzo punto procediamo così: Sembra che la consuetudine acquistare vigore di legge, né rimuovere la legge. La legge umana infatti deriva dalla legge naturale e dalla legge divina, come emerge dalla cose dette sopra (q. 93, a.3; q. 95, a.2). Ma la consuetudine degli uomini non può cambiare né la legge naturale, né la legge divina. Quindi non può cambiare nemmeno la legge umana.

 

2. Inoltre, da molte cose cattiva non può generarsi una cosa buona. Ma colui il quale iniziò ad agire contro la legge, fece una cosa cattiva. Dunque, moltiplicando simili atti, non si produce nulla di buono. La legge invece è cosa buona, essendo la regola degli atti umani. Dunque attraverso la consuetudine, la legge non può essere rimossa, affinché questa stessa consuetudine ottenga forza di legge.

 

3. Inoltre, stabilire le leggi spetta alle persone pubbliche, alle quali spetta governare la comunità; quindi le persone private non possono fare leggi. Ma la consuetudine si afferma attraverso gli atti di persone private. Quindi la consuetudine non può ottenere la forza della legge, attraverso la quale la legge viene rimossa.

 

Ma di contro vi è ciò che dice Agostino: «Il costume del popolo di Dio e le istituzioni dei maggiorenti sono da conservare come leggi. E come coloro che trasgrediscono le leggi di Dio, così anche quelli che violano le consuetudini sono da punire».

 

Rispondo dicendo che, ogni legge ha origine dalla ragione e dalla volontà del legislatore: la legge divina e quella naturale hanno origine dalla volontà razionale di Dio; la legge umana ha invece origine dalla volontà dell’uomo regolata dalla ragione. Ora, così come la ragione e la volontà dell’uomo si manifestano nelle cose da fare nelle parole, allo stesso modo nei fatti: ciascuno infatti sembra scegliere come bene ciò che realizza nelle azioni. D’altra parte, è chiaro che con la parola umana la legge può essere sia mutata, sia  anche esposta, nella misura in cui manifesta i moti interiori e i concetti della ragione umana. Di conseguenza anche attraverso gli atti. Specialmente se moltiplicati, che costituiscono la consuetudine, la legge può essere mutata ed esposta e può anche essere prodotto qualcosa che ottiene vigore di legge: nella misura in cui ad esempio attraverso atti esteriori così moltiplicati viene dichiarato in modo molto efficace il moto interiore della volontà e il concetto della ragione; essendo infatti ripetuto più volte, esso mostra di provenire da una deliberazione della ragione. E in base a questo, la consuetudine ha pure forza di legge, abolisce la legge, è interprete della legge.

 

Risposta al primo argomento: la legge naturale e la legge divina  sgorga dalla volontà divina, come è stato detto. Di conseguenza, non può essere mutata da una consuetudine che viene dalla volontà umana, ma soltanto attraverso l’autorità di Dio. Ecco perché nessuna consuetudine può ottenere forza di legge, contro la legge divina o contro quella naturale; dice infatti Isidoro, nel secondo libro delle Sinonimie (n.80): «L’uso ceda all’autorità: sulle cattive usanze vincano la legge e la ragione»

 

Risposta al secondo argomento: come è stato detto sopra (q. 96, a.6), le leggi umani sono manchevoli in alcuni casi; di conseguenza è possibile talora agire contro la legge, ad esempio nel caso in cui la legge è manchevole, e tuttavia l’atto non sarà cattivo. E quando tali casi si moltiplicano, per qualche cambiamento degli uomini, allora attraverso la consuetudine si manifesta che la legge non è più utile: così anche lo manifesta la promulgazione di una legge contraria. Se invece rimane ancora il motivo per il quale era utile, non è la consuetudine a vincere la legge, ma la legge vince la consuetudine, a meno che la legge appaia inutile solo perché non è  «possibile secondo le consuetudini del paese», cosa che era una delle condizione della legge (q. 95, a. 3). È infatti difficile rimuovere le consuetudini di un popolo.

 

Risposta al terzo argomento: il popolo nella quale si introduce una consuetudine può trovarsi in due condizioni. Qualora infatti sia un popolo libero, che può darsi delle leggi, il consenso di rutto il popolo nell’osservanza di qualcosa che la consuetudine manifesta,  è di maggior peso dell’autorità del principe, che non ha il potere di istituire le leggi, se non come rappresentante della persona del popolo. Di conseguenza è possibile che le singole persone non possano fare leggi e che tuttavia l’intero popolo possa farlo. – Se invece il popolo non ha il libero potere di darsi delle leggi, o di mutare quelle stabilite da un’autorità superiore, tuttavia anche presso questo popolo la consuetudine prevalente ottiene forza di legge, nella mista in cui viene tollerata da coloro che sembrano approvare ciò che la consuetudine comporta.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova