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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 105

Sulla natura dei precetti giudiziali

ARTICOLO 3

 

Furono dati in maniera appropriata i precetti giudiziali riguardo agli stranieri?

 

 

Circa il terzo punto procediamo così. Sembra che non in modo appropriato siano stati dati precetti giudiziali riguardo agli stranieri. Dice infatti Pietro: «In verità mi rendo conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, è a lui accetto» (Act. 10, 34). Ma quelli che sono a Dio accetti, non si devono escludere dalla Chiesa di Dio. Perciò in maniera non appropriata nel Deuteronomio si comanda che «L’Ammonita e il Moabita, ma anche dopo la decima generazione, non entrerà nell’assemblea del Signore in eterno» (23, 3) e, al contrario, a proposito di altri pagani, si ordina: «Non avrai in abominio l’Indumeo, perché è tuo fratello; né l’Egiziano perché sei stato forestiero nel suo paese» (23, 7).

 

2. Inoltre, le cose che non sono in nostro potere, non meritano alcuna pena. Ora, il fatto che un uomo sia eunuco, o nato da una prostituta, non è in suo potere. Dunque in maniera non appropriata nel Deuteronomio si comanda che «l'eunuco e il nato da prostituta non entreranno nell'assemblea del Signore» (23, 9).

 

3. Inoltre, la legge antica con una misericordia comandava di non affliggere lo straniero; si dice infatti nell’Esodo: «Non affliggerai e non opprimerai il forestiero: voi stessi infatti siete stati forestieri nella terra d'Egitto» (22, 21); e ancora: «Non molesterai il pellegrino: conoscete infatti lo stato d'animo dei forestieri, poiché voi stessi lo siete stati della terra d'Egitto» (23, 9). Ma un modo di affliggere qualcuno è opprimerlo con l'usura. In una maniera non appropriata dunque la legge permise di prestare denaro ad usura agli stranieri [Deut. 23, 19 e ss.].

 

4. Inoltre, sono molto più vicini a noi gli uomini, che non gli alberi. Ma a quelli che sono più vicini dobbiamo mostrare un affetto e un amore più grande, secondo le parole della Scrittura: «Ogni animale ama il suo simile, così come ogni uomo il suo vicino» (Eccl. 13, 19). In una maniera non appropriata dunque il Signore comandò di sterminare tutti quelli delle città nemiche conquistate e di non tagliare invece gli alberi da frutto [Deut. 20, 13 e ss.].

 

5. Inoltre, ciascuno deve preferire il bene comune secondo virtù al bene privato. Ma nella guerra che si combatte contro i nemici, si cerca il bene comune. In una maniera non appropriata dunque la Scrittura comanda ad alcuni, con un conflitto imminente, di rimanere a casa, ad esempio a chi aveva fabbricato una nuova casa, piantato una vigna, o preso moglie [Deut. 20, 5 e ss].

 

6. Inoltre, da una colpa nessuno deve riportare dei vantaggi. Ma il fatto che un uomo sia pauroso e dal cuore pavido costituisce una colpa: contrasta infatti colla virtù della fortezza. In maniera non appropriata dunque codesti uomini paurosi e pavidi venivano esonerati dal lavoro della guerra [Deut. 20, 8].

 

Ma di contro vi è quello che la Sapienza divina dice: «Tutte le parole della mia bocca sono giuste; niente vi è in esse di fallace o di perverso» (Prov. 8, 8).

 

Rispondo dicendo che con gli stranieri ci possono essere due tipi di rapporti: pacifici o ostili. E rispetto al modo di ordinare l'uno e l'altro, la legge conteneva precetti appropriati. Tre occasioni erano infatti offerte agli ebrei per comunicare in modo pacifico con gli stranieri. Primo, quando gli stranieri passavano per il loro territorio come pellegrini. Secondo, quando essi derivano da abitare nella loro terra come stranieri. Sia nell'uno e nell'altro caso la legge in pose precetti di misericordia; si dice infatti nell’Esodo: «Non affliggerai il forestiero» (22, 21); e ancora: «Non molesterai il pellegrino» (23, 9).  – La terza occasione per comunicare con gli ebrei in modo pacifico era costituita dal caso in cui gli stranieri volevano passare totalmente nella loro comunità e essere ammessi al loro culto. E in questi casi si procedeva con certo ordine. Infatti non venivano accolti subito come cittadini; d'altra parte anche presso alcuni pagani era stabilito che gli stranieri non venissero considerati cittadini se non quelli che lo fossero stati a cominciare dal nonno o dal bisnonno, come dice Aristotele nella Politica (3, 1). Questo perché, se è si ammettevano subito gli stranieri che venivano a trattare quelle cose che sono del popolo, potevano sorgere molti pericoli; poiché gli stranieri, non avendo ancora un amore ben fermo per il bene pubblico, avrebbero potuto attentare contro il popolo. Perciò la legge stabilì che si potessero ricevere nel consorzio del popolo alla terza generazione alcuni di quelli che avevano una certa affinità con gli ebrei: cioè gli egiziani, presso i quali gli ebrei erano nati e cresciuti, e gli indumei, figli di Esaù, fratello di Giacobbe. Invece altri che avevano trattato gli ebrei in maniera ostile, come gli ammoniti e i moabiti, non potevano mai essere ammessi nel consorzio del popolo ebreo. Gli amaleciti, poi, che più li avevano avversati e con i quali non avevano nessun contatto di parentela, erano considerati quasi come nemici eterni; si dice infatti nell’Esodo: «La guerra di Dio sarà contro Amalec, di generazione in generazione» (17, 16).

Allo stesso modo anche riguardo ai rapporti di tipo ostile verso gli stranieri, la legge diede precetti adeguati. Infatti prima di tutto stabilì che la guerra si facesse per giusti motivi; si dice infatti nel Deuteronomio (20, 10) che quando si accingevano ad espugnare una città, prima dovevano offrirle la pace. – Secondo, la legge stabilì che conducessero la guerra con coraggio, riponendo la loro fiducia in Dio. E perché tale precetto fosse meglio osservato, stabilì che, quando il combattimento era imminente, un sacerdote li confortasse, promettendo l'aiuto di Dio. – Terzo, la legge comandò che fossero rimossi gli ostacoli al combattimento, rimandando a casa alcuni che potevano essere d’ostacolo. – Quarto, stabilì che si usasse moderazione nella vittoria, risparmiando le donne e i bambini, e anche non tagliando gli alberi da frutto della regione.

 

Risposta al primo argomento: la legge non escluse uomini di nessuna gente dal culto di Dio e dalle cose che riguardano la salvezza dell'anima: si dice infatti nell’Esodo: «Se qualche forestiero abita presso ditte e vuole celebrare la Pasqua del Signore, sia circonciso ogni suo maschio: ma allora si accosterà per celebrarla e sarà come un nativo del paese» (12, 48). Invece nelle cose temporali, rispetto a ciò che è riguardava la convivenza civile del popolo, non subito ciascuno veniva ammesso, per la ragione sopra indicata: ma alcuni erano ammessi alla terza generazione, come gli egiziani e gli indumei; altri invece venivano esclusi in eterno, ma riprovazione di una colpa passata, come i moabiti, gli ammoniti e gli amaleciti. infatti, come una persona singola è punita per il peccato che ha commesso, affinché anche gli altri vedano e si astengano dal peccare, così anche, per qualche speciale peccato, un popolo o una nazione possono essere puniti, affinché altri si astengano da un simile peccato

Tuttavia qualcuno poteva essere ammesso nella convivenza civile del popolo con una dispensa, per qualche atto particolare di virtù: si legge infatti nel Libero di Giuditta che Achiro, comandante dei figli di Ammon,  «fu preso presso il popolo di Israele, egli e tutta la sua discendenza» (14, 6). – E in modo simile avvenne per la moabita Ruth, la quale era «una donna di virtù» (Ruth. 3, 11). Sebbene si possa rispondere che codesta proibizione si estendeva ai soli uomini e non alle donne, alle quali non spetta il pieno diritto di cittadinanza.

 

Risposta al secondo argomento: come dice il Filosofo, nel terzo libro della Politica (1), qualcuno può esser detto cittadino in due modi: in senso pieno e assoluto o in senso relativo. In senso pieno e assoluto è cittadino colui che può compiere quelle cose che sono proprie dei cittadini: partecipare ai consigli e ai giudizi del popolo. È invece cittadino in senso relativo chiunque abiti in uno stato, non essendo in grado di trattare le cose che interessano la comunità, dunque anche le persone spregevoli, i bambini e i vecchi. Ecco perché anche i bastardi, per la bassezza della loro origine, venivano esclusi dalla ecclesia, cioè dalla comunità del popolo, fino alla decima generazione. Lo stesso valeva per gli eunuchi, che non potevano aspirare all'onore della paternità, di grande rilievo nel popolo ebreo, in cui il culto di Dio veniva conservato di generazione in generazione. D’altra parte, anche presso i pagani, coloro che generavano molti figli, erano tenuti in grande considerazione, come dice il filosofo nel secondo libro della Politica (6). – Tuttavia gli eunuchi, al pari dei forestieri, non erano separati dai doni della Grazia, come è stato detto prima; si legge infatti nel libro di Isaia (56, 3): «Non dica il figlio straniero che ha aderito al Signore: il Signore mi terrà separato dal suo popolo. Non dica l'eunuco: ecco, io sono un albero secco».

 

Risposta al terzo argomento: a mettere l'usura verso gli stranieri non era nell'intenzione della legge; ciò fu bensì dovuto ad una concessione, sia a causa della tendenza degli ebrei all'avarizia, sia perché fossero più benevoli verso gli stranieri, sui quali si arricchivano.

 

Risposta al quarto argomento: a proposito delle città nemiche si faceva una distinzione: alcune infatti erano lontane, e non facevano parte di quelle promesse: quando queste venivano espugnate si uccidevano tutti i maschi, i quali avevano combattuto contro il popolo di Dio; le donne e i bambini invece venivano risparmiati. Ma nelle città vicine, che erano state promesse agli ebrei, c'era il comando di uccidere tutti, a causa delle loro iniquità precedenti, per punire le quali il Signore aveva inviato il popolo di Israele come esecutore della giustizia divina; dice infatti il Deuteronomio (9, 5): «Poiché esse avevano operato con empietà, sono state distrutte al tuo arrivo». era poi comandato di preservare gli alberi da frutto per l'utilità del popolo stesso, al quale veniva ceduta la città con il suo territorio.

 

Risposta al quinto argomento: colui che aveva costruito una casa nuova, o aveva piantato una nuova vigna, o preso moglie, veniva escluso dalle combattimento per due motivi. Primo, perché l'uomo ha portato ad amare maggiormente quanto possiede da poco, o che è sul punto di possedere, e quindi a temerne la perdita; di conseguenza, era probabile che costoro per un tale amore temessero di più la morte e, quindi, fossero meno coraggiosi nel combattere. – Secondo, perché, come dice Aristotele nella Fisica (2, 5), «sembra una disgrazia quando qualcuno si avvicina al possesso di un bene, se poi gli viene impedito di conseguirlo». Quindi, affinché i parenti sopravvissuti non si rattristassero troppo della morte dei congiunti, che non avevano potuto godere di beni che erano stati preparati per loro, e anche per il popolo, che, considerando questo, non provasse orrore, tali uomini venivano allontanati dal pericolo della morte, venendo dispensati dalla battaglia.

 

Risposta al sesto argomento: i pavidi venivano rimandati a casa, non perché essi stessi conseguissero un vantaggio, bensì affinché il popolo non riportasse uno svantaggio per la loro presenza, stimolando essi anche gli altri a temere e a fuggire, con il loro timore e con la loro fuga.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova