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SAN TOMMASO D'AQUINO

 

SULLA LEGGE

 

SOMMA TEOLOGICA

PRIMA SECUNDAE (I-II)

(Trad. Giuseppina D'Addelfio)

QUAESTIO 107

Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

ARTICOLO 2

 

La legge nuova porta a compimento la legge antica?

 

 

Circa il secondo punto procediamo così. Sembra che la legge nuova non porti a compimento (non impleat) la legge antica. Compimento (impletio) è infatti il contrario di annullamento (evacuatio). Ora la legge nuova annulla (evacuat), cioè esclude le osservanze della legge antica; dice infatti l’Apostolo nella Lettera ai  Galati (5, 2): «Se vi circonciderete, Cristo non vi gioverà a nulla». Dunque la legge nuova non porta a compimento la legge antica.

 

2. Inoltre, il contrario di una cosa non può esserne il compimento. Ma il Signore nella legge nuova ha dato dei precetti contrari ai precetti della legge antica. Si dice infatti nel Vangelo di Matteo (5, 27 e ss.): «avete udito le fu detto agli antichi: chiunque manda via la propria moglie, le dia il libello del ripudio. Io invece vi dico: chiunque manda via la propria moglie, la rende adultera». Di conseguenza fece lo stesso proibendo la legge del giuramento, la legge del taglione e l'odio dei nemici. Analogamente sembra anche che il Signore abbia annullato i precetti della legge antica sulla distinzione dei cibi, dicendo: «Non ciò che entra dalla bocca, contamina l'uomo» (Mt. 15, 11). Dunque la legge nuova non porta a compimento la legge antica.

 

3. Inoltre, chiunque agisce contro la legge, non porta a compimento quella legge. Ora, Cristo in certi casi ha agito contro la legge. Infatti ha toccato un lebbroso [Mt. 8, 3], cosa che era proibita dalla legge. Analogamente sembra che abbia violato più volte il sabato; di conseguenza i Giudei dicevano di lui: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato» (Gv. 9, 16). Cristo pertanto non portò a compimento la legge. E, quindi, la legge nuova data da Cristo non porta a compimento la legge antica.

 

4. Inoltre, nella legge antica erano contenuti i precetti morali, cerimoniali e giudiziali, come è stato detto sopra [q. 99, a. 4]. Ma il Signore, nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo, portando a compimento certi precetti della legge, sembra non fare alcun riferimento ai precetti giudiziali e a quelli cerimoniali. Dunque sembra che la legge nuova non porti totalmente a compimento la legge antica.

 

Ma di contro vi è ciò che il Signore dice: «Non sono venuto per abolire la legge, ma per completarla» (Mt. 5, 17). E subito dopo aggiunge: «Non un solo iota, o un solo apice, passerà dalla legge, senza che tutto sia compiuto» (Mt. 5, 18).

 

Rispondo dicendo che, come è stato detto sopra [art. prec.], la legge nuova è da paragonare alla legge antica come ciò che è perfetto a ciò che è imperfetto. Ora, tutto ciò che è perfetto dà compimento a quanto manca nella cosa imperfetta. E, in tale prospettiva, la legge nuova compie la legge antica, nella misura in cui colma ciò di cui alla legge antica era manchevole.

Ora, nella legge antica si possono considerare due cose: il fine e i precetti contenuti in essa. Il fine di ogni legge è rendere gli uomini giusti e virtuosi, come è stato detto sopra [q. 92, a. 1]. Di conseguenza, anche il fine della legge antica era la giustificazione degli uomini, cosa che certamente la legge non poteva realizzare pienamente, ma indicava figurativamente attraverso certe sue cerimonie e prometteva con le parole. E, rispetto a ciò, la legge nuova porta a compimento la legge antica, giustificando in virtù della passione di Cristo. Questo è proprio quello che dice l’Apostolo: «Quello che era impossibile alla legge, Dio, mandando il Figlio suo in carne simile a quella del peccato, condannò il peccato nella carne, affinché la giustificazione della legge si adempisse in noi» (Rom. 8, 3). – E, in tale prospettiva, la legge nuova presenta ciò che la legge antica prometteva, secondo quello che si legge nella Seconda Lettera ai Corinzi (1, 20): «Quante sono le promesse di Dio, si avverano in lui», cioè in Cristo. – Inoltre, la legge nuova realizza anche ciò che la legge antica prefigurava; di conseguenza, nella Lettera ai Colossesi (2, 17) si dice a proposito delle cerimonie che erano «ombre delle cose future, ma la realtà invece è Cristo», cioè la verità appartiene a Cristo. Di conseguenza, la legge nuova viene detta «legge della verità»; la legge antica invece «legge dell’ombra» o «legge della figura».

I precetti della legge antica, poi, furono adempiuti da Cristo sia con le opere, sia con l'insegnamento. Con le opere, poiché Cristo volle essere circonciso e osservare tutte le altre pratiche legali che dovevano essere osservate in quel tempo, secondo quello che si legge nella Lettera ai Galati (4, 4): «Fatto sotto la legge». – Con il suo insegnamento, invece, Cristo diede compimento ai precetti della legge in tre modi. In primo luogo, esprimendo il vero significato della legge; ciò è evidente nel caso dell'omicidio e dell'adulterio, la cui proibizione gli Scribi e i Farisei non comprendevano se non come proibizione di un atto esterno; quindi, il Signore diede compimento alla legge, mostrando che anche gli atti interiori del peccato ricadono sotto la proibizione [Mt. 5, 20 e ss.]. – In secondo luogo, diede compimento ai precetti della legge, ordinando la maniera più sicura per osservare ciò che era stato stabilito dalla legge antica. Così la legge antica stabiliva che l'uomo non doveva spergiurare: questo si osserva con maggior sicurezza, se ci si astiene del tutto dal giuramento, eccetto in casi di necessità. – Infine, il Signore diede compimento ai precetti della legge, aggiungendovi certi consigli di perfezione, come emerge dal Vangelo di Matteo (19, 21), dove il Signore, in risposta a chi gli diceva di aver osservato i precetti della legge antica, dice: «Una sola cosa ti manca. Se vuoi essere perfetto, va’, vendi tutto ciò che hai e...».

 

Risposta al primo argomento: la legge nuova non annulla l'osservanza della legge antica, se non rispetto i precetti cerimoniali, come è stato affermato sopra [q. 103, aa. 3 e 4]. Ora, questi esistevano per prefigurare cose future. Di conseguenza, per il fatto stesso che i precetti cerimoniali hanno avuto compimento con l’attuazione delle cose che essi prefiguravano, non si devono più osservare, dal momento che se si osservassero, indicherebbero che qualche cosa deve ancora venire e che non è compiuta. Così anche la promessa di un dono futuro, non ha più ragion d'essere, una volta che la promessa è stata compiuta attraverso l'offerta del dono. E, in questo modo, le cerimonie della legge sono abrogate dal loro compimento.

 

Risposta al secondo argomento: come dice Agostino, i precetti del Signore non sono contrari ai precetti della legge antica: «Ciò che il Signore ordinò a proposito del non mandare via la moglie, infatti, non è contrario a ciò che comanda la legge; la legge infatti non dice: chi vuole mandi via la moglie, cosa che sarebbe contraria al non mandarla via. Ma, anzi, la legge non voleva che la moglie fosse ripudiata da un uomo e imponeva una dilazione, perché l'animo infiammato dal dissidio avesse modo di calmarsi scrivendo il libello del ripudio» (Contra Faustum 19, 26). «Di conseguenza il Signore, a conferma del fatto che la moglie non poteva essere ripudiata alla leggera, fece eccezione solo per il caso di adulterio» (1 De Serm. Dom. in Monte, 14).  – La stessa cosa si dica per la proibizione del giuramento, come è stato appena detto. – E anche per la proibizione del taglione. La legge imponeva infatti delle norme alla vendetta, affinché non ci si abbandonasse ad una vendetta smodata, cosa dalla quale il Signore distolse in maniera perfetta, esortando ad astenersi del tutto dalla vendetta. – Riguardo poi all’odio verso i nemici eliminò la falsa comprensione dei Farisei, esortandoci a odiare non la persona, ma la colpa. – Riguardo alla distinzione dei cibi, che era propria dei precetti cerimoniali, il Signore non comandò che in quel tempo non si osservassero più, ma mostrò che nessun cibo per la sua stessa natura era immondo, ma solo per ciò che significava, come è stato detto sopra [q. 102, a. 6].

 

Risposta al terzo argomento: toccare un lebbroso era proibito dalla legge, perché da questo l'uomo contraeva una specie di impurità e irregolarità, come dal toccare un morto, come è stato detto sopra [q. 102, a. 5]. Ma il Signore, che guariva i lebbrosi, non poteva contrarre alcuna impurità. – In base alle cose che egli fece nel giorno di sabato, poi, non si può dire che egli abbia realmente violato il sabato, come dimostra il Maestro stesso nel Vangelo, sia perché compiva i miracoli con la potenza divina, che opera sempre nelle cose [Gv. 5, 17], sia perché compiva opere necessarie alla salvezza degli uomini, mentre i Farisei nel giorno di sabato si occupavano anche della salvezza degli animali [Mt. 12, 11 e ss.], sia infine per ragione di necessità, come quando scusò gli apostoli, che raccoglievano le spighe nel giorno di sabato. Ma sembrava che egli violasse il sabato, nella prospettiva della superstiziosa comprensione dei Farisei, i quali credevano che in giorno di sabato bisognava astenersi anche dalle opere necessarie per la salute, cosa che era contraria all'intenzione della legge.

 

Risposta al quarto argomento: i precetti cerimoniali non sono ricordati nel capitolo quinto del Vangelo di Matteo, perché la loro osservanza è totalmente esclusa dal fatto che sono stati adempiuti, come è stato detto. – Tra i precetti giudiziali è ricordato invece quello del taglione, affinché quanto si dice di tale precetto, possa essere compreso e riferito anche a tutti gli altri. Ora, a proposito di questo precetto, il Signore insegnò che non era intenzione della legge esigere la pena del taglione per il livore della vendetta, che egli stesso esclude, ammonendo sul fatto che l'uomo deve essere preparato a soffrire ingiurie anche peggiori, ma solo per amore di giustizia. E ciò rimane anche nella legge nuova.

 

 
     

SULLA LEGGE

SULLA LEGGE IN GENERALE

I-II, q. 90, Sull’essenza della legge

I-II, q. 91, Le diverse leggi

I-II, q. 92, Sugli effetti della legge

SULLE PARTI DELLA LEGGE

Legge eterna

I-II, q. 93, Sulla legge eterna

Legge naturale

I-II, q. 94, Sulla legge naturale

Legge umana

I-II, q. 95, Sulla legge umana in se stessa

I-II, q. 96, Sul potere della legge umana

I-II, q. 97, Sul cambiamento delle leggi

Legge antica

I-II, q. 98, Sulla legge antica

I-II, q. 99, Sulla distinzione dei precetti della legge antica

I-II, q. 100, Sui precetti morali

I-II, q. 101, Sui precetti cerimoniali in se stessi

I-II, q. 102, Sulle cause dei precetti cerimoniali

I-II, q. 103, Sulla durata dei precetti cerimoniali

I-II, q. 104, Sui precetti giudiziali

I-II, q. 105, Sulla natura dei precetti giudiziali

Legge nuova

I-II, q. 106, Sulla legge nuova (che è la legge del Vangelo) in se stessa

I-II, q. 107, Sul confronto tra la legge nuova e la legge antica

I-II, q. 108, Sulle cose che sono contenute nella legge nuova